IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'art. 66 che reca disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica ed in particolare l'art. 9 che reca disposizioni in materia di assunzioni delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui le amministrazioni indicate all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore»; Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che «Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove e' previsto che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta per cento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui: «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l'art. 22, comma 15, laddove viene disposto che per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le amministrazioni interessate»; Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento relativo alla situazione del personale in soprannumero; Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il suddetto personale; Visto l'art. 2209-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 secondo cui «Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facolta' assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.»; Visto l'art. 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5), del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'avvio, per le unita' di personale civile del Ministero della difesa risultanti in eccedenza, «di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta' assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalita' di cui all'art. 2209-quinquies.»; Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni citate su futuri budget ove sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 607, in particolare l'art. 1, comma 607, il quale dispone che «Omissis.... il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.»; Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; Viste le disposizioni di legge che recano l'autorizzazione ad assunzioni straordinarie, in deroga al regime del turn over, a favore delle amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto; Visto l'art. 1, comma 362 della legge n. 145 del 2018 che, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, proroga al 30 settembre 2019 la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'; Visto il medesimo art. 1, comma 362 della predetta legge n. 145 del 2018 che, con riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2013, stabilisce: a. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2014 e' estesa fino al 30 settembre 2019; b. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2015 e' estesa fino al 31 marzo 2020; c. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020; d. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021; e. la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e' estesa fino al 31 dicembre 2021; f. la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria; Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 1131, che ha modificato, l'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019, nonche' l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145 del 2018 che ha abrogato la relativa lettera b), secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione»; Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, seguira' un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione ed in assenza le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico; Visto l'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019; Ritenuto utile precisare che il suddetto differimento si riferisce esclusivamente alle facolta' di assunzione relative al budget 2019 derivante dalle cessazioni 2018 e non interessa i budget relativi agli anni precedenti o le facolta' di assunzione aggiuntive derivanti da disposizioni speciali di legge; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti; Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria in materia di piani dei fabbisogni applicabile ai piani adottati come atti presupposti del presente provvedimento; Visti i piani triennali dei fabbisogni di personale adottati dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento ai sensi degli art. 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonche' le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assuzione; Tenuto conto del carattere di urgenza delle richieste di avvio di procedure concorsuali e di assunzione - anche alla luce dei prevedibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, in materia di accesso al trattamento di pensione; Tenuto conto, altresi', del fatto che le procedure informatiche per l'acquisizione dei dati del piano dei fabbisogni, nell'ambito del sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono in corso di implementazione e conseguentemente le amministrazioni non hanno un formato omogeneo a cui fare riferimento; Ritenuto, per le suddette motivazioni, di accogliere anche le richieste pervenute dalle amministrazioni che non hanno provveduto a trasmettere il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale, condizionando le relative autorizzazioni all'avvio delle procedure di reclutamento e alle assunzioni alla predisposizione dei relativi piani triennali dei fabbisogni di personale; Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non dirigente del comparto funzioni centrali, trovano copertura ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che conseguentemente i budget assunzionali riferiti al citato personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di non alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente; Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno; Di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Presidenza del Consiglio dei ministri 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata sul budget assunzionale 2019 derivante dalle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2018, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.