Art. 16 
 
         Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
 
  1.  L'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali   e'
autorizzata,  sul  budget  assunzionale  derivante  dalle  cessazioni
dell'anno 2018  -  budget  2019  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella  16
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
399, della citata legge n. 145 del 2018.