Art. 17 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 1. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata, sul budget assunzionale derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.