Art. 19 Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato, sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2017 - budget 2018 del personale non dirigenziale e dell'anno 2018 - budget 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018.