Art. 21 
 
                       Automobil Club d'Italia 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  n.  101  del  2013,  l'Automobil  Club   d'Italia   e'
autorizzato,  ad  indire  procedure  di  reclutamento  nel   triennio
2019-2021  per  unita'  di   personale   appartenente   a   personale
dirigenziale e non dirigenziale indicate nella tabella  21  allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.