Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
25 settembre 2019, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».  Saranno  accettate
eventuali offerte a prezzi superiori alla pari. 
  La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto
di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale
nominale sottoscritto.