IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Aprutino
Pescarese»; 
  Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna PG/2019/710588
del 19 luglio  2019  Servizio  innovazione,  qualita',  promozione  e
intenalizzazione del Sistema  agroalimentare,  che  ha  ufficialmente
riconosciuto la necessita' per l'annata 2019 di poter  effettuare  la
raccolta  nell'intervallo  temporale  tra  il  1°  ottobre  e  il  10
dicembre; 
  Considerato che, dalle relazioni allegate  al  provvedimento  della
Regione  Emilia  Romagna,  emerge  con  chiarezza   che   l'andamento
climatico 2019 e' caratterizzato da medie termiche elevate che  hanno
comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art.  4  comma  3
prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e  che  il
mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2019,
comprometterebbe la qualita'  dell'olio  alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Colline di Romagna»  ai  sensi  del  citato  art.  53,  par.  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del  regolamento
delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Colline  di   Romagna»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Colline di Romagna» registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Colline di Romagna» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata
olivicola 2019 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo. 
 
    Roma, 30 settembre 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi