Art. 6 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1.  Le  spese  e  i  costi  ammissibili  devono  essere   sostenuti
direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso  e  sono
quelli relativi a: 
    a) il personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto
di collaborazione o di somministrazione  lavoro  ovvero  titolare  di
specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle
attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse
le spese del  personale  con  mansioni  amministrative,  contabili  e
commerciali. Le  spese  per  il  personale  dipendente  sono  ammesse
secondo la metodologia di calcolo e le  tabelle  dei  costi  standard
unitari per le spese del personale di cui al decreto ministeriale  24
gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto; 
    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il
progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli  strumenti  e  le
attrezzature, o  parte  di  essi,  per  caratteristiche  d'uso  siano
caratterizzati da una vita utile pari o  inferiore  alla  durata  del
progetto, i relativi costi possono  essere  interamente  rendicontati
previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e  positiva
valutazione del soggetto gestore; 
    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per
l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,
dei brevetti e del know-how tramite una transazione  effettuata  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali calcolate su base forfettaria  nella  misura
del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto,
secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento  delegato  (UE)
n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013; 
    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2. Le spese e i costi ammissibili di cui al  comma  1,  determinati
secondo i criteri riportati nell'allegato n.  5,  sono  indicati  nel
decreto di concessione delle  agevolazioni,  suddivisi  per  soggetto
beneficiario, area regionale in cui vengono sostenuti e per attivita'
di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli  stati  di
avanzamento del progetto e' possibile rimodulare  gli  importi  delle
singole  voci  di  spesa  originariamente  previsti  dal  decreto  di
concessione,  fermo  restando  il  limite  massimo  di   agevolazioni
concesse con riferimento a ciascuna delle aree regionali indicate nel
decreto di concessione. Nel rispetto di  detto  limite  e',  inoltre,
possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre  anche  se
inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci  di  costo  e'
valutata dal soggetto gestore  preliminarmente  all'erogazione  delle
agevolazioni. 
  3. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento
(UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di  un  sistema
di contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione  contabile
atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al  progetto
agevolato. Inoltre, i costi per attivita'  di  sviluppo  sperimentale
(SS) devono essere rilevati separatamente da quelli per attivita'  di
ricerca industriale (RI). 
  4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 
  5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono  ammissibili  solo  in
quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili  aventi
valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo  di
svolgimento del progetto, a condizione che sia  stato  effettuato  il
pagamento prima  della  presentazione  della  relativa  richiesta  di
erogazione. 
  6. Le spese  e  i  costi  effettivamente  sostenuti  devono  essere
comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di  valore
probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le  spese
generali e per le spese del personale dipendente.