IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante:  «Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose  e  istituzione  di  un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
Rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.  109
del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2018, al fine di «... consentire  il  ristoro  delle  maggiori  spese
affrontate  dagli  autotrasportatori   in   conseguenza   dell'evento
consistenti  nella  forzata  percorrenza  di  tratti  autostradali  e
stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle  difficolta'
logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e
portuali ...»; 
  Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo  periodo,  del
menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie
di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  per
l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al
periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 24 dicembre 2018, n. 555, registrato alla Corte dei conti  il  15
gennaio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 25 del 30 gennaio 2019  con  il  quale
sono stati definiti i criteri e le modalita' per  l'erogazione  delle
risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2018 pari  ad  euro  20
milioni; 
  Visto l'art. 1, comma 1019 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145
(legge di bilancio 2019) che «al fine di consentire il ristoro  delle
maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza  del
crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada  A10,  nel
Comune di Genova, noto come Ponte Morandi (...) autorizza la spesa di
80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»; 
  Ritenuto che il citato comma 1019, art. 1, della legge di  bilancio
2019, sia per l'identita' dell'oggetto che per  l'appostamento  delle
risorse  sul  medesimo  capitolo  di  bilancio,  si  configuri  quale
rifinanziamento, per gli anni  2019  e  2020,  della  misura  di  cui
all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018  e  successivo
decreto ministeriale di attuazione del 24 dicembre 2018, n. 555; 
  Atteso che le procedure per l'erogazione  delle  risorse  stanziate
per l'esercizio 2018 di cui al citato decreto ministeriale n. 555 del
2018 sono in fase di completamento; 
  Valutato  opportuno,  al  fine  di  semplificare  le  procedure  di
rimborso  da  effettuare  per  l'anno  2019  e  2020  confermare   le
indicazioni contenute nel citato decreto n. 555 del 2018 per cio' che
attiene  l'ambito  di  applicazione,  le  modalita'  e  le  finalita'
dell'intervento; 
  Considerato che con nota del 10 aprile 2019 l'Autorita' di  sistema
portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  ha  rappresentato   per   le
motivazioni ivi indicate, l'esigenza  di  prevedere  un  allargamento
delle tipologie di viaggio ammesse a ristoro in modo da ricomprendere
le maggiori spese che gli autotrasportatori affrontano  in  relazioni
all'ingresso/uscita dalle aree portuali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
20 agosto  2018,  n.  539,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  dell'emergenza  determinatasi  a
seguito  del   crollo   di   un   tratto   del   viadotto   Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi,
avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194,  con  la  quale  e'  stato
nominato  il  commissario  delegato  per   fronteggiare   l'emergenza
derivante dall'evento in argomento; 
  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
  Vista  la  nota  n.  14239  del  30  luglio  2019  indirizzata   al
commissario delegato per l'emergenza Morandi; 
  Vista la  nota  n.  14553  del  2  agosto  2019  con  la  quale  il
commissario  delegato  ha  espresso  la  condivisione  sul   presente
provvedimento e finalita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli  autotrasportatori,  derivanti  dalla  forzata  percorrenza  di
tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza  dell'evento
del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il  presente  decreto
definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri
e le modalita' per l'erogazione  a  favore  degli  autotrasportatori,
delle risorse autorizzate dall'art. 1,  comma  1019  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019 e per l'anno 2020.