Art. 4 Spese ammissibili e modalita' di presentazione delle domande 1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano: a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficolta' logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova; b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del Ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi; c) le soste all'interno delle aree portuali che siano risultate superiori ai tempi operativi individuati dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale con apposito regolamento. 2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola missione di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. 3. Alle domande e' allegata la seguente documentazione: a) documentazione di viaggio, attestante l'origine della missione e la destinazione; b) documentazione relativa all'effettivo espletamento della missione stessa; c) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicita' della documentazione presentata; d) per il ristoro delle spese di cui al precedente comma 1, lettera b), l'indicazione del tratto stradale e/o autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla missione di viaggio svolta, nonche' idoneo attestato di transito autostradale. 4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano effettivamente comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attivita' di riposizionamento delle unita' di carico. 5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di viaggio per le finalita' di cui al successivo art. 6, comma 2, e' attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5. 6. In ogni caso giornalmente non puo' essere riconosciuto, ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un numero superiore a cinque missioni di viaggio per ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5. 7. Alle missioni di viaggio con origine/destinazione portuale che abbiano comportato tempi di sosta all'interno delle aree portuali superiori a quanto indicato nel regolamento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di cui alla lettera c) del comma 1, viene riservata una quota delle risorse disponibili per il ristoro, definita dallo stesso soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il commissario delegato all'emergenza.