Art. 4 
 
                    Spese ammissibili e modalita' 
                   di presentazione delle domande 
 
  1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano: 
    a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il  Comune
ed il Porto di  Genova  che  dimostrino  l'attraversamento  del  nodo
urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai
percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficolta'
logistiche dipendenti  dall'  attraversamento  delle  aree  urbane  e
portuali di Genova; 
    b) le missioni di viaggio compiute nel territorio  nazionale  che
abbiano comportato per  effetto  del  crollo  del  Ponte  Morandi  la
forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi; 
    c) le soste all'interno delle aree portuali che  siano  risultate
superiori ai tempi operativi individuati  dall'Autorita'  di  sistema
portuale del Mar Ligure occidentale con apposito regolamento. 
  2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola  missione
di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale. 
  3. Alle domande e' allegata la seguente documentazione: 
    a) documentazione di viaggio, attestante l'origine della missione
e la destinazione; 
    b) documentazione  relativa  all'effettivo   espletamento   della
missione stessa; 
    c) autocertificazione ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicita' della
documentazione presentata; 
    d) per il ristoro delle spese  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera  b),  l'indicazione  del  tratto  stradale  e/o  autostradale
aggiuntivo percorso in relazione alla  missione  di  viaggio  svolta,
nonche' idoneo attestato di transito autostradale. 
  4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le  missioni
di viaggio che abbiano  effettivamente  comportato  il  trasporto  di
merce, ivi comprese le attivita' di riposizionamento delle unita'  di
carico. 
  5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune
di Genova che abbiano comportato un numero di  consegne  superiori  a
cinque,  alla  missione  di  viaggio  per  le  finalita'  di  cui  al
successivo  art.  6,  comma  2,   e'   attribuito   un   coefficiente
moltiplicativo pari a 1,5. 
  6. In ogni caso giornalmente non puo' essere riconosciuto, ai  fini
del ristoro dei maggiori  oneri  sostenuti,  un  numero  superiore  a
cinque missioni di viaggio per  ciascun  automezzo,  ivi  incluse  le
maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5. 
  7. Alle missioni di viaggio con origine/destinazione  portuale  che
abbiano comportato tempi di sosta  all'interno  delle  aree  portuali
superiori a quanto indicato nel regolamento dell'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale di cui alla lettera c) del  comma
1, viene  riservata  una  quota  delle  risorse  disponibili  per  il
ristoro, definita dallo stesso soggetto attuatore,  d'intesa  con  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  commissario
delegato all'emergenza.