Art. 3 
 
                              Notifica 
 
  1. L'elenco di  cui  all'art.  1  e'  notificato  alla  Commissione
europea. Sono,  altresi',  comunicate  alla  Commissione  europea  le
modifiche  apportate  all'elenco  di  cui  all'art.   1   a   seguito
dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.