IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro in casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore o un fondo di solidarieta' alternativo; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro, del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che stabilisce che per le prestazioni dell'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, Fiadel, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo, tra le altre prestazioni, quella dell'assegno straordinario e contribuzione correlata alla prestazione; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 18 luglio 2018 di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per il settore dei servizi ambientali, gia' coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata; Ritenuto, pertanto, istituire il Fondo ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali» riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'Inps. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.