Art. 10 
 
 
                  Equilibrio finanziario del Fondo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve ed entro i  limiti  delle  risorse
gia'  acquisite  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio  di  previsione  a
otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il  piu'
recente  Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa   Nota   di
aggiornamento in  corrispondenza  della  presentazione  del  bilancio
preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio  dei  saldi  di
bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n.  148
del 2015. 
  4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, i contributi gia' versati  o  dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano  acquisiti  al
medesimo fondo. 
  5. Sulla base del  bilancio  di  previsione  di  cui  al  comma  3,
l'importo delle prestazioni o la  misura  dell'aliquota  contributiva
possono essere  oggetto  di  modifica,  anche  in  corso  d'anno,  su
proposta del comitato tramite decreto direttoriale del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. 
  6. La modifica dell'aliquota contributiva puo' essere disposta  con
decreto direttoriale dei predetti  Ministeri  anche  in  mancanza  di
proposta del comitato, per assicurare il pareggio  di  bilancio,  per
fare fronte a  prestazioni  gia'  deliberate  o  da  deliberare,  per
inadempienza  del  comitato  in  relazione  a  quanto   previsto   al
precedente comma 5.