Art. 10 Equilibrio finanziario del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota contributiva possono essere oggetto di modifica, anche in corso d'anno, su proposta del comitato tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. 6. La modifica dell'aliquota contributiva puo' essere disposta con decreto direttoriale dei predetti Ministeri anche in mancanza di proposta del comitato, per assicurare il pareggio di bilancio, per fare fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, per inadempienza del comitato in relazione a quanto previsto al precedente comma 5.