Art. 11 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  148  del
2015. 
  2. Dalla data di decorrenza  del  Fondo  i  datori  di  lavoro  del
relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e
non sono piu' soggetti alla  disciplina  del  fondo  di  integrazione
salariale, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti  in
base al  decreto  istitutivo  del  fondo  di  integrazione  salariale
restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato  amministratore  del
fondo di integrazione salariale, sulla base  delle  stime  effettuate
dall'Inps, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   il
mantenimento, in capo ai  datori  di  lavoro  del  relativo  settore,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 agosto 2019 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Di Maio          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
           Tria           
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 
Ufficio controllo atti  MIUR,  MIBAC,  Min.  salute,  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3023