Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. La gestione del Fondo e' assicurata da un comitato amministratore, (in seguito «comitato»), composto da cinque componenti complessivi designati dalle organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti complessivi designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il comitato rimane in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 5. Il comitato elegge il presidente tra i componenti designati dalle parti stipulanti l'accordo di costituzione del Fondo del 18 luglio 2018, rispettivamente e a turno tra i componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 6. Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo, il collegio sindacale dell'Inps e il Direttore generale dell'Inps o un suo delegato. 7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 8. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del comitato, si provvedera' alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalita' di cui al presente articolo. 9. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti. 10. L'esecuzione delle deliberazioni del comitato puo' essere sospesa da parte del direttore generale dell'Inps, qualora se ne evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione e' adottato nel termine di cinque giorni. Detto provvedimento e' sottoposto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'Inps, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.