Art. 3 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1.  La  gestione  del  Fondo   e'   assicurata   da   un   comitato
amministratore,  (in  seguito   «comitato»),   composto   da   cinque
componenti complessivi designati dalle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018,  da
cinque componenti complessivi designati  dalle  OO.SS.  nazionali  Fp
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso dei  requisiti  di
professionalita' e onorabilita' di cui agli  articoli  37  e  38  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche'  da  due  rappresentanti,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  possesso  dei   requisiti   di
onorabilita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo  n.  148  del
2015. 
  2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  3. Il comitato rimane in carica quattro anni e, in ogni caso,  fino
al giorno di insediamento del nuovo comitato. 
  4.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Il comitato elegge il  presidente  tra  i  componenti  designati
dalle parti stipulanti l'accordo di costituzione  del  Fondo  del  18
luglio 2018, rispettivamente e a turno  tra  i  componenti  designati
dalle   organizzazioni   imprenditoriali   e   unitariamente    dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
  6. Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo,  il
collegio sindacale dell'Inps e il Direttore generale dell'Inps  o  un
suo delegato. 
  7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di  parita'
nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 
  8.  Nel  caso  in  cui  durante  il   mandato   venga   a   cessare
dall'incarico, per qualunque causale, un componente del comitato,  si
provvedera' alla sua sostituzione per il periodo  residuo  con  altro
componente  designato  secondo  le  modalita'  di  cui  al   presente
articolo. 
  9. Scaduto il periodo di durata, il comitato  continua  ad  operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti. 
  10. L'esecuzione  delle  deliberazioni  del  comitato  puo'  essere
sospesa da parte del direttore  generale  dell'Inps,  qualora  se  ne
evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione
e' adottato nel termine di  cinque  giorni.  Detto  provvedimento  e'
sottoposto, con indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
presidente dell'Inps, nell'ambito delle funzioni di cui  all'art.  3,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e  successive
modificazioni. Entro tre  mesi,  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.