Art. 4 
 
 
          Comitato amministratore: requisiti dei componenti 
 
  1. I componenti del comitato sono esperti in possesso di  specifica
competenza ed esperienza in materia di lavoro e  occupazione.  Devono
aver  maturato  un'esperienza  complessiva  di  almeno  un   triennio
attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario  in
materia lavoro e occupazione,  o  di  amministrazione,  di  carattere
direttivo o di partecipazione  a  organi  collegiali  presso  enti  e
organismi associativi di rappresentanza di categoria. 
  2. Detti  esperti  sono  altresi'  in  possesso  dei  requisiti  di
professionalita', di assenza di conflitto di interesse e requisiti di
onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo  n.
148 del 2015. 
  3. A pena di ineleggibilita' o decadenza, i  predetti  esperti  non
possono detenere cariche in altri Fondi bilaterali di solidarieta'. 
  4. La sussistenza di requisiti e l'assenza di situazioni impeditive
e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  La
decadenza dalla carica e' dichiarata dal Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali entro trenta giorni dalla  conoscenza  del  difetto
sopravvenuto.