Art. 6 Prestazioni 1. In coerenza con le finalita' di cui all'art. 2, il Fondo provvede alla: a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le causali previste dal titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie; b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivi all'esodo; d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), ricorrono nei casi di dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni a orario ridotto per una delle seguenti causali: a) integrazione salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; b) integrazione salariale straordinaria: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attivita' dell'impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarieta'. 3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'assegno ordinario, alle condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto. 4. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, cosi' come definita dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali. 5. L'assegno ordinario e' corrisposto per un periodo non superiore a tredici settimane in un biennio mobile. 6. Il pagamento dell'assegno ordinario, alla fine di ogni periodo di paga, e' effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell'assegno deliberata dal Comitato amministratore. L'importo dell'assegno e' rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da questi conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, su espressa richiesta del datore di lavoro in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie puo' autorizzare il pagamento diretto degli assegni. 7. Lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario fa perdere il diritto all'assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore perde il diritto all'assegno nel caso in cui non provveda ad una preventiva comunicazione all'Inps dell'attivita' svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a far considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione. 8. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 9. L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), e' dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e provvede ad assicurare: a) per tutta la durata di percezione della NASPI, ad un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all'ammontare inizialmente liquidato dall'Inps; b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla lettera a) a causa dell'esaurimento della sua durata massima, un'integrazione pari all'importo del trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel limite di ulteriori diciotto mesi. 10. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, trova applicazione esclusivamente la lettera a) del precedente comma. 11. Le integrazioni di cui al precedente comma 9 sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all'esaurimento della prestazione NASpI stessa. 12. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 9, lettera a), possono essere erogate in un'unica soluzione laddove analoga modalita' di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps con riferimento alla NASPI, ovvero alla prestazione pubblica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 13. La misura e la durata degli assegni straordinari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sono determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato. La contribuzione correlata e' versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 14. La fruizione dell'assegno straordinario non e' cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. 15. E' fatto obbligo al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno straordinario, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso. 16. Nel caso di cumulo con redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata al fine della contribuzione correlata e' ridotta in misura pari all'importo di tali redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 17. Per la realizzazione degli interventi al comma 1 della lettera d) il Fondo puo' stipulare apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento: le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalita' formativa.