Art. 6 
 
 
                             Prestazioni 
 
  1. In coerenza con  le  finalita'  di  cui  all'art.  2,  il  Fondo
provvede alla: 
    a)  erogazione  di  assegni  ordinari  a  favore  dei  lavoratori
interessati da riduzioni  dell'orario  di  lavoro  o  da  sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le  causali  previste  dal
titolo I del decreto legislativo  n.  148  del  2015  in  materia  di
integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie; 
    b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o
durate, rispetto  alla  Nuova  assicurazione  sociale  per  l'impiego
(NASPI), ovvero alle prestazioni previste  dalla  legge  in  caso  di
cessazione del rapporto di lavoro; 
    c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al  reddito
su richiesta  del  datore  di  lavoro  a  favore  di  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato  nei  successivi sessanta  mesi,  a  seguito  di   accordi
sindacali  aziendali  che  tali  assegni  prevedano  nell'ambito   di
programmi di incentivi all'esodo; 
    d) alla  stipula  di  apposite  convenzioni  anche  con  i  fondi
interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi
formativi di riconversione o  riqualificazione  professionale,  anche
con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso
con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), ricorrono nei casi
di dipendenti sospesi dal  lavoro  o  che  effettuino  prestazioni  a
orario ridotto  per  una  delle  seguenti  causali:  a)  integrazione
salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi  transitori
e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse  le  intemperie
stagionali;  situazioni  temporanee  di  mercato;   b)   integrazione
salariale straordinaria: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale,
ad esclusione dei casi di cessazione dell'attivita' dell'impresa o di
un ramo di essa; contratti di solidarieta'. 
  3. Per i lavoratori con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato
l'assegno ordinario, alle condizioni previste, trova applicazione per
il periodo massimo di durata residua del contratto. 
  4. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, cosi' come definita dall'art. 3  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali. 
  5. L'assegno ordinario e' corrisposto per un periodo non  superiore
a tredici settimane in un biennio mobile. 
  6. Il pagamento dell'assegno ordinario, alla fine di  ogni  periodo
di paga, e' effettuato dal datore  di  lavoro  ai  dipendenti  aventi
diritto  e,  comunque,  a  seguito  della  concessione   dell'assegno
deliberata dal Comitato  amministratore.  L'importo  dell'assegno  e'
rimborsato dall'Inps al datore di lavoro  o  da  questi  conguagliato
secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra  contributi   dovuti   e
prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari  erogati
sulla base delle  causali  previste  per  le  integrazioni  salariali
ordinarie, su espressa richiesta del datore di lavoro in presenza  di
serie e  documentate  difficolta'  finanziarie  puo'  autorizzare  il
pagamento diretto degli assegni. 
  7. Lo svolgimento di attivita' di  lavoro  autonomo  o  subordinato
durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario fa perdere  il
diritto  all'assegno  per  le  giornate  di  lavoro  effettuate.   Il
lavoratore perde il diritto all'assegno nel caso in cui non  provveda
ad una preventiva comunicazione all'Inps dell'attivita' svolta, fermo
restando che le comunicazioni obbligatorie a  carico  dei  datori  di
lavoro e delle agenzie di somministrazione  sono  sufficienti  a  far
considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione. 
  8. All'assegno ordinario si applica,  per  quanto  compatibile,  la
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 
  9. L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente  comma
1, lettera b), e' dovuta  in  relazione  a  cessazioni  collettive  o
individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali  ovvero  per
risoluzione consensuale a seguito  della  procedura  prevista  per  i
licenziamenti per giustificato motivo  oggettivo  nei  casi  previsti
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  e
provvede ad assicurare: 
    a)  per  tutta  la  durata  di   percezione   della   NASPI,   ad
un'integrazione della stessa  che  assicuri  il  mantenimento  di  un
trattamento complessivo  pari  all'ammontare  inizialmente  liquidato
dall'Inps; 
    b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di
cui alla  lettera  a)  a  causa  dell'esaurimento  della  sua  durata
massima, un'integrazione pari all'importo del trattamento complessivo
quale risulta dalle riduzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel  limite  di  ulteriori  diciotto
mesi. 
  10. Per i lavoratori dipendenti con contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, trova applicazione  esclusivamente  la  lettera  a)  del
precedente comma. 
  11. Le integrazioni di cui al precedente comma 9 sono soggette alle
regole sulla sospensione,  riduzione  e  decadenza  previste  per  la
prestazione pubblica e  richiedono  la  persistenza  dello  stato  di
disoccupazione anche nel  periodo  successivo  all'esaurimento  della
prestazione NASpI stessa. 
  12.  Su  richiesta  del  lavoratore,  le  integrazioni  di  cui  al
precedente comma 9, lettera a), possono essere  erogate  in  un'unica
soluzione  laddove  analoga  modalita'  di   erogazione   sia   stata
autorizzata  dall'Inps  con  riferimento  alla  NASPI,  ovvero   alla
prestazione pubblica prevista in caso di cessazione del  rapporto  di
lavoro, in attuazione dell'art. 8 del  decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22. 
  13. La misura e la durata degli assegni  straordinari,  di  cui  al
precedente comma  1,  lettera  c),  sono  determinate  dagli  accordi
sindacali  aziendali  ivi  menzionati,  con  riferimento  al  periodo
compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato. La contribuzione
correlata e' versata  fino  alla  maturazione  dei  requisiti  minimi
previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 
  14. La fruizione dell'assegno straordinario non e'  cumulabile  con
la percezione di reddito da lavoro subordinato  o  autonomo,  con  la
conseguente riduzione dell'assegno fino a  concorrenza  dei  predetti
redditi. 
  15. E' fatto obbligo al lavoratore, all'atto della  cessazione  del
rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno straordinario,
di dare tempestiva comunicazione al  datore  di  lavoro  e  al  Fondo
dell'instaurazione  di  successivi  rapporti  di  lavoro  autonomo  e
subordinato ai fini  della  revoca  totale  o  parziale  dell'assegno
stesso. 
  16. Nel caso di cumulo con redditi di lavoro subordinato,  la  base
retributiva  imponibile  considerata  al  fine  della   contribuzione
correlata e' ridotta in misura pari all'importo di tali  redditi  con
corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 
  17. Per la realizzazione degli interventi al comma 1 della  lettera
d)  il  Fondo  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  il  Fondo
interprofessionale al quale aderiscono i  datori  di  lavoro  che  al
Fondo  fanno  riferimento:  le  risorse  derivanti   dalle   predette
convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalita' formativa.