Art. 7 Contribuzione correlata 1. Per gli assegni ordinari il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. Per gli assegni straordinari, la contribuzione correlata e' versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 2. Nel caso delle prestazioni integrative di cui al precedente art. 6, comma 9, lettera b), la contribuzione correlata e' dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa.