Art. 7 
 
 
                       Contribuzione correlata 
 
  1.  Per  gli  assegni  ordinari  il  Fondo  versa   alla   gestione
previdenziale   di   iscrizione   del   lavoratore   interessato   la
contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della  legge
4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.
Per gli assegni straordinari, la contribuzione correlata  e'  versata
fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per  la  pensione
di vecchiaia o anticipata. 
  2. Nel caso delle prestazioni integrative di cui al precedente art.
6, comma 9, lettera b), la contribuzione correlata e' dovuta ove tale
contribuzione, versata per il periodo  di  erogazione  delle  stesse,
consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico  durante
o  a  conclusione  del  periodo  di  percezione   della   prestazione
integrativa.