Art. 8 
 
 
                Procedure e accesso alle prestazioni 
 
  1.   L'accesso   alle   prestazioni   del   Fondo   e'    preceduto
dall'espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi e
dalla legge per i processi che comportano modifiche delle  condizioni
di lavoro o dei livelli occupazionali. 
  2. La domanda di accesso agli assegni ordinari  e'  presentata  non
prima di trenta giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione
dell'attivita' lavorativa e non oltre il termine di  quindici  giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'. 
  3. Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri  generali
e regole che consentano un'equilibrata distribuzione degli interventi
del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonche' le  tempistiche  di
presentazione ed esame delle richieste di intervento. 
  4. La facolta' di autorizzare le prestazioni  e'  esercitabile  dal
comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso.