Art. 8 Procedure e accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' preceduto dall'espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. 2. La domanda di accesso agli assegni ordinari e' presentata non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'. 3. Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano un'equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonche' le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento. 4. La facolta' di autorizzare le prestazioni e' esercitabile dal comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso.