Art. 9 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per gli assegni ordinari e per le  prestazioni  di  integrazione
della NASPI ovvero delle prestazioni pubbliche previste  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro   nonche'   per   la   relativa
contribuzione correlata e' dovuto mensilmente, a carico dei datori di
lavoro che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici  dipendenti,  un
contributo ordinario dello 0,65%, di  cui  due  terzi  a  carico  del
datore di lavoro e un  terzo  a  carico  dei  lavoratori  dipendenti,
compresi   i    lavoratori    con    contratto    di    apprendistato
professionalizzante ed escluso il personale dirigente. Il  contributo
e' calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per
le imprese che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti e sino a
quindici dipendenti, l'aliquota e' pari allo 0,45%. 
  2. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse, e' dovuto dal datore di lavoro  per
il periodo di fruizione degli assegni  ordinari  da  parte  dei  suoi
dipendenti. 
  3. Un contributo straordinario mensile addizionale  e'  dovuto  dal
datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI per
l'intera durata di fruizione di tale prestazione, nella misura del 3%
della retribuzione che il lavoratore  interessato  avrebbe  percepito
qualora non fossero intervenuti  eventi  tutelati  che  possono  dare
luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. 
  4. I datori di lavoro versano  un  ulteriore  contributo  in  cifra
fissa di euro 10 mensili per dodici mensilita' per ciascun dipendente
a tempo indeterminato non  in  prova.  I  datori  di  lavoro  versano
altresi' il 50% delle  somme  trattenute  ai  sensi  delle  normative
contrattuali in materia di  malattia  breve  di  durata  a  far  data
dall'avvio  operativo  del  Fondo.  Le  somme  cosi'  raccolte   sono
utilizzate da ciascun datore di lavoro, per  la  parte  dallo  stesso
versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui al  precedente
art. 6, comma 1, lettera b). 
  5. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti in materia di contribuzione  previdenziale  obbligatoria,  ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto
previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo  n.  148
del 2015 e 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  6. I datori di lavoro possono  richiedere  il  finanziamento  delle
prestazioni che interessano i propri dipendenti  nel  limite  massimo
della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in  tale
calcolo la contribuzione da versare a titolo di  contribuzione  anche
addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3. 
  7. Per gli assegni straordinari, e' dovuta,  da  parte  di  ciascun
datore  di  lavoro  interessato,  una   contribuzione   straordinaria
relativa ai propri lavoratori interessati alla  corresponsione  degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura
degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo
e' versato dall'azienda al Fondo in rate mensili, fermo  restando  il
versamento  della   relativa   contribuzione   correlata   da   parte
dell'azienda direttamente all'Inps.