Art. 10 
 
 
                  Contributi ai programmi formativi 
 
  1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi  formativi
di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) presuppone  l'accordo  con  le
rappresentanze  sindacali  aziendali,  o  in  mancanza,  con   quelle
territoriali. L'accesso ai programmi formativi e' permesso  anche  in
assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo  di  cui
viene  richiesto  il  finanziamento  sia   previsto   dai   contratti
collettivi  territoriali  di  tipo   settoriale   o   intersettoriale
sottoscritti da associazioni  datoriali  e  organizzazioni  sindacali
provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo. 
  2. I  contributi  al  finanziamento  di  programmi  formativi  sono
erogati nel quadro di processi di qualificazione del personale  volti
al miglioramento organizzativo,  all'accrescimento  delle  competenze
dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e
nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L'accesso a
tali contributi e' subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo
e alle rappresentanze sindacali  aziendali  ovvero,  in  mancanza,  a
quelle territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti
coinvolti e dei contenuti dei programmi  formativi  per  i  quali  si
richiede il contributo. Il  contributo  al  finanziamento  delle  ore
destinate alla realizzazione di programmi formativi non potra' essere
superiore alla  corrispondente  retribuzione  lorda  percepita  dagli
interessati,  ridotto  dall'eventuale  concorso   di   altri   fondi,
provinciali,  nazionali  o  dell'Unione  europea,  solo   qualora   i
contributi erogati da altri fondi siano calcolati  sulla  base  della
retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti  nei  programmi
formativi.