Art. 10 Contributi ai programmi formativi 1. L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. L'accesso ai programmi formativi e' permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene richiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo. 2. I contributi al finanziamento di programmi formativi sono erogati nel quadro di processi di qualificazione del personale volti al miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione aziendale. L'accesso a tali contributi e' subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, a quelle territoriali, della data di avvio, della durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il contributo. Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non potra' essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di altri fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione europea, solo qualora i contributi erogati da altri fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.