Art. 12 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5,  e'  dovuto  al
Fondo: 
  a) un contributo ordinario  nella  misura  dello  0,45  per  cento,
ripartito  tra  datore  di  lavoro   e   lavoratore   nella   misura,
rispettivamente,  di  due  terzi  ed  un   terzo,   calcolato   sulla
retribuzione mensile imponibile ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori  dipendenti,  esclusi  i  dirigenti,   destinatari   delle
prestazioni di cui all'art. 2; 
  b) un contributo addizionale, a carico del datore  di  lavoro,  che
ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro  ai  sensi
di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4 per  cento
delle retribuzioni perse dal lavoratore; 
  c) un contributo straordinario, a carico del datore  di  lavoro,  a
copertura dell'assegno straordinario di  cui  all'art.  5,  comma  3,
lettera a), corrispondente al fabbisogno di copertura  degli  assegni
straordinari erogabili e  della  contribuzione  correlata.  L'azienda
versa  al  Fondo  tale  importo  in  rate  mensili.  Resta  fermo  il
versamento della contribuzione correlata direttamente all'INPS. 
  2. Per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'art. 8  il  comitato
amministratore del Fondo puo' proporre un  contributo  integrativo  a
carico dell'ultimo datore di lavoro. 
  3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando
l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art.  40,  comma  7,
del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  4. Un terzo  del  gettito  contributivo  derivante  dal  contributo
ordinario di cui al comma 1, lettera a) e' destinato alle prestazioni
di cui all'art. 8. 
  5.  Ai  contributi  di  finanziamento  si  applicano   le   vigenti
disposizioni in tema  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 
  6.  Sono  utilizzate  per  i  fini  di  cui  all'art.  8,  in   via
sperimentale per le domande presentate a  decorrere  dal  1°  gennaio
2019 ed entro il  31  dicembre  2020,  le  risorse  finanziarie  gia'
acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel
limite massimo complessivo di tre milioni di euro. 
  7.  Sono  utilizzate  per  i  fini  di  cui  all'art.  11,  in  via
sperimentale per le domande presentate a  decorrere  dal  1°  gennaio
2019 ed entro il  31  dicembre  2019,  le  risorse  finanziarie  gia'
acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel
limite massimo complessivo di tre milioni di euro.