Art. 13 
 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio. 
  4. Il Fondo ha l'obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio,  secondo  le
seguenti scadenze: 
  a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima
seduta del comitato amministratore; 
  b) ogni tre anni; 
  c) in ogni caso  in  cui  il  comitato  amministratore  lo  ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 
  5. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  4,  il
comitato amministratore ha facolta' di  proporre  modifiche  relative
all'importo  delle  prestazioni  o  alla  misura   dell'aliquota   di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore. 
  6. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di fare fronte a prestazioni gia' deliberate o da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo'  essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
responsabile del Dipartimento competente in materia di  lavoro  della
Provincia autonoma di Trento,  anche  in  mancanza  di  proposta  del
comitato amministratore. In ogni caso,  in  assenza  dell'adeguamento
contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto  a  non  erogare  le
prestazioni in eccedenza.