Art. 13 Obblighi di bilancio 1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. 4. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio, secondo le seguenti scadenze: a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore; b) ogni tre anni; c) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore. 6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di fare fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.