Art. 6 
 
 
                          Assegno ordinario 
 
  1. L'importo dell'assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1,  e'
pari alla  integrazione  salariale,  e'  calcolato  con  le  medesime
modalita' ed e' ridotto di un importo  pari  ai  contributi  previsti
dall'art. 26 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41.  Tale  riduzione
rimane nelle disponibilita' del Fondo. 
  2. La  prestazione  e'  autorizzata  per  una  durata  massima  non
superiore a tredici settimane per singola domanda e in ogni caso  nel
limite di ventisei settimane complessive  di  fruizione  nel  biennio
mobile per unita' produttiva. Il limite di fruizione e'  innalzato  a
cinquantadue  settimane  complessive  nel   biennio   mobile   quando
l'intervento di integrazione  salariale  e'  richiesto  invocando  la
causale di  cui  all'art.  21,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. 
  3.  Per  ciascuna  unita'  produttiva  il  trattamento  di  assegno
ordinario  non  puo'  superare  la  durata  massima  complessiva   di
ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 
  4. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono  calcolate  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  della
gestione di iscrizione dei  lavoratori  tempo  per  tempo  vigente  e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre
successivo. 
  6. L'accesso all'assegno ordinario e'  preceduto  dall'espletamento
delle procedure di informazione e  consultazione  sindacale  previste
per le integrazioni salariali ordinarie. Le aziende associate  ad  un
ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il
medesimo ente. 
  7. Le domande di accesso all'assegno ordinario, corredate di  tutte
le  informazioni  previste   dalle   disposizioni   in   materia   di
integrazioni  salariali  ordinarie  o  straordinarie,  devono  essere
trasmesse all'INPS, sede  di  Trento,  non  prima  di  trenta  giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di  quindici  giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 
  8. In caso di  presentazione  tardiva  della  domanda,  l'eventuale
assegno ordinario non puo' essere erogato per periodi antecedenti  di
una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda. 
  9.  Il  comitato  amministratore  valuta  le  domande  di   assegno
ordinario presentate secondo i criteri previsti dal  decreto  di  cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le
causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione
delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi  di
cassa integrazione guadagni straordinaria. 
  10. Allo scopo di  fruire  dell'assegno  ordinario,  il  datore  di
lavoro deve avere previamente utilizzato gli  strumenti  ordinari  di
flessibilita', ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. 
  11. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad  accogliere
le domande di assegno ordinario, le risorse stesse sono assegnate  ai
richiedenti secondo i criteri e le modalita' stabilite  dal  comitato
amministratore. 
  12. Il comitato amministratore puo' subordinare l'accesso  ripetuto
all'assegno ordinario da parte  dello  stesso  datore  di  lavoro  al
preventivo accoglimento delle richieste presentate per la prima volta
da altri datori di lavoro. 
  13. All'assegno ordinario si applica, per  quanto  compatibile,  la
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 
  14. Il  lavoratore  che  svolge  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il periodo di percezione  dell'assegno  ordinario
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.