Art. 6 Assegno ordinario 1. L'importo dell'assegno ordinario di cui all'art. 5, comma 1, e' pari alla integrazione salariale, e' calcolato con le medesime modalita' ed e' ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nelle disponibilita' del Fondo. 2. La prestazione e' autorizzata per una durata massima non superiore a tredici settimane per singola domanda e in ogni caso nel limite di ventisei settimane complessive di fruizione nel biennio mobile per unita' produttiva. Il limite di fruizione e' innalzato a cinquantadue settimane complessive nel biennio mobile quando l'intervento di integrazione salariale e' richiesto invocando la causale di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Per ciascuna unita' produttiva il trattamento di assegno ordinario non puo' superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 4. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 6. L'accesso all'assegno ordinario e' preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Le aziende associate ad un ente bilaterale possono svolgere la consultazione sindacale presso il medesimo ente. 7. Le domande di accesso all'assegno ordinario, corredate di tutte le informazioni previste dalle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, devono essere trasmesse all'INPS, sede di Trento, non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 8. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale assegno ordinario non puo' essere erogato per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda. 9. Il comitato amministratore valuta le domande di assegno ordinario presentate secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria. 10. Allo scopo di fruire dell'assegno ordinario, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilita', ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. 11. Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti ad accogliere le domande di assegno ordinario, le risorse stesse sono assegnate ai richiedenti secondo i criteri e le modalita' stabilite dal comitato amministratore. 12. Il comitato amministratore puo' subordinare l'accesso ripetuto all'assegno ordinario da parte dello stesso datore di lavoro al preventivo accoglimento delle richieste presentate per la prima volta da altri datori di lavoro. 13. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 14. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.