Art. 9 Assegno straordinario 1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. 2. L'importo dell'assegno straordinario e' pari alla somma delle seguenti voci: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 3. Per l'assegno straordinario, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di sessanta mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche di sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente. 4. Il Fondo provvede a versare, per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura. 5. Per ottenere l'assegno straordinario il lavoratore deve rinunciare al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva e ad altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per i casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nel limite della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la prestazione e' cumulabile con il reddito derivante da eventuali prestazioni lavorative eseguite nel periodo di godimento dell'assegno. E' fatto obbligo al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno straordinario di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso. Nel caso di cumulo con i redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata e' ridotta in misura pari all'importo di tali redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 6. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione correlata dovuta e' computata in base a quanto previsto all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.