Art. 9 
 
 
                        Assegno straordinario 
 
  1. L'accesso all'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma  3,
lettere a)  presuppone  l'accordo  con  le  rappresentanze  sindacali
aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali. 
  2. L'importo dell'assegno straordinario e' pari  alla  somma  delle
seguenti voci: 
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi: 
  1)  importo   netto   del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione
anticipata; 
  2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; 
    b) per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
  1)  importo   netto   del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
  2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 
  3. Per l'assegno straordinario, il versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per il diritto all'accesso alla pensione anticipata o  di  vecchiaia.
L'assegno straordinario, esclusa la predetta contribuzione correlata,
e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello  previsto
per l'erogazione della pensione, fermo restando il periodo massimo di
sessanta mesi. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche  di
sostegno al reddito, le prestazioni del Fondo sono ridotte in  misura
corrispondente. 
  4. Il Fondo  provvede  a  versare,  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario, la contribuzione correlata, utile per  il
conseguimento  del  diritto  alla  pensione,  ivi   compresa   quella
anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura. 
  5.  Per  ottenere  l'assegno  straordinario  il   lavoratore   deve
rinunciare al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva  e  ad
altri eventuali istituti previsti dalla contrattazione collettiva per
i casi di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro.  Nel  limite  della
retribuzione utile ai  fini  del  calcolo  del  trattamento  di  fine
rapporto la prestazione e' cumulabile con  il  reddito  derivante  da
eventuali prestazioni lavorative eseguite nel  periodo  di  godimento
dell'assegno.  E'  fatto  obbligo  al   lavoratore   all'atto   della
cessazione del rapporto di lavoro e durante l'erogazione dell'assegno
straordinario di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro  e
al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo
e subordinato ai fini della revoca  totale  o  parziale  dell'assegno
stesso. Nel caso di cumulo con i redditi di  lavoro  subordinato,  la
base retributiva imponibile considerata ai fini  della  contribuzione
correlata e' ridotta in misura pari all'importo di tali  redditi  con
corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 
  6. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore  la   contribuzione   correlata   alla   prestazione.   La
contribuzione correlata dovuta e' computata in base a quanto previsto
all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  7. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono  calcolate  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  della
gestione di iscrizione dei  lavoratori  tempo  per  tempo  vigente  e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre
successivo.