Art. 3. (Senatori a vita) 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».