Art. 2 
 
            Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019 
 
  1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i  soggetti  aggregatori
iscritti nell'elenco istituito ai sensi  dell'art.  9,  comma  1  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  svolgono  attivita'  di
centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni
e servizi (soggetti aggregatori), che: 
    i.  abbiano  fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita'
propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'analisi della spesa oggetto dei programmi  di  razionalizzazione,
alla    trasmissione    e    tempestivo    aggiornamento,    mediante
l'alimentazione della sezione dedicata ai  soggetti  aggregatori  del
portale www.acquistinretepa.it, della pianificazione delle iniziative
relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11   luglio   2018,   alla
partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi  di  lavoro  ed  ai
sottogruppi operativi istituiti  dal  Comitato  guida,  nonche'  alle
attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art.
2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14
novembre 2014; 
    ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite
attraverso apposite linee guida  in  attuazione  dell'art.  9,  comma
2-bis, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  ovvero  abbiano
trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare
specificatamente il mancato  rispetto  delle  predette  linee  guida,
sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; 
    iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati: 
      1) copertura delle categorie merceologiche: aver  bandito,  nel
corso  dell'anno  di  riferimento,  iniziative  di  importo  pari   o
superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno  una
delle  categorie  merceologiche  del  proprio  perimetro  di   azione
individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 
      2) valore delle iniziative: aver bandito, nel  corso  dell'anno
di riferimento, una o piu' iniziative di  importo  pari  o  superiore
alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche  del
proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato
B; 
      3) realizzazione delle  iniziative:  aver  bandito,  nel  corso
dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari  o
superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   sulle   categorie
merceologiche del  proprio  perimetro  di  azione  individuato  dalla
tabella 1 dell'allegato B; 
      4)  supporto  ad  altri  soggetti  aggregatori:  aver   fornito
supporto mediante l'attivita' di  integrazione  di  un'iniziativa  di
importo pari o superiore alla soglia di cui  all'art.  35,  comma  1,
lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  con  un
lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su  almeno  una
categoria  merceologica  del  perimetro  di   azione   del   soggetto
aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B,
attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento; 
      5) richiesta di supporto ad altri  soggetti  aggregatori:  aver
richiesto ed ottenuto supporto da un altro  soggetto  aggregatore  su
almeno una categoria merceologica del  proprio  perimetro  di  azione
individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa
di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,
lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  bandita
nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione  dei
massimali di gara; 
      6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita'  delle
banche  dati:  aver  svolto  tempestivamente  e   esaustivamente   le
attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento
alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi  e
dei  dati   provenienti   dall'insieme   dei   soggetti   aggregatori
all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del  portale
www.acquistinretepa.it e con  riferimento  alla  definizione  e  alla
gestione del sistema di interoperabilita' delle banche dati. 
  2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1,  punto  iii),
n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente
l'accesso  alla  ripartizione  dell'eventuale  quota  residua   delle
risorse del Fondo distribuita secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 5 che segue.