Art. 2 Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019 1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attivita' di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che: i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attivita' propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it, della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014; ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati: 1) copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 2) valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 3) realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B; 4) supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attivita' di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento; 5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara; 6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilita' delle banche dati. 2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente l'accesso alla ripartizione dell'eventuale quota residua delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 che segue.