Art. 3 Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo 1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potra' accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) e' calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione. 2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della quota assegnata. 1) Copertura delle categorie merceologiche: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione; ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»; iii. il risultato della prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono piu' categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 2) Valore delle iniziative: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito; iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, e' dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 3) Realizzazione delle iniziative: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione; la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito; ii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1. 4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 173.000,00; ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 30.000,00; iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto; iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv); v. il soggetto aggregatore dovra' accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto. 5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 87.000,00; ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 15.000,00; iii. il risultato della prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori; iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonche' di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta. E' altresi' necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v). 6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 6) della tabella 1 dell'allegato A; ii. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovra' effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attivita' previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) che precede, la cui verifica avverra' da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito. 3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse: a) le iniziative gia' computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti; b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori. 4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, potra' aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: perimetro di azione dei soggetti aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo, fattore di ripartizione, valore iniziative ponderato obiettivo, numero iniziative obiettivo di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 all'allegato B. 5. L'eventuale quota residua del Fondo che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4) e 5). La ripartizione della quota residua verra' effettuata in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del Soggetto Aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende il rapporto tra la somma delle quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4), 5), sul totale delle quote assegnate a tutti i soggetti aggregatori per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 5). I soggetti aggregatori che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6) non possono partecipare alla ripartizione dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 5.