Art. 5 
 
              Modalita' e tempistiche di trasferimento 
                       degli importi del fondo 
 
  1. A fronte dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  4,  il
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei  dati  di  cui  ai
precedenti articoli 2, 3 e 4. 
  2.  Al  termine  della  predetta   istruttoria,   il   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta  la
determinazione finale di ripartizione del  Fondo,  con  l'indicazione
dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso  e  la  relativa  quota
assegnata.  Il  Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi procede quindi al trasferimento  dell'importo
dovuto al soggetto aggregatore richiedente. 
  3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede alla  pubblicazione,  all'interno  dell'apposita
sezione       «Soggetti        aggregatori»        del        portale
www.acquistinretepa.it dell'esito  della  verifica  dei  requisiti  e
degli importi del Fondo trasferiti ai  singoli  soggetti  aggregatori
richiedenti.