Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 agosto 2019 Il Ministro: Tria Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1203