Art. 10 
 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazioni sono presentate al soggetto  gestore,
che procede nel rispetto dell'ordine  cronologico  di  presentazione,
fatto salvo quanto indicato  all'art.  9,  comma  3,  all'istruttoria
delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
    a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza
e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci
persona fisica  e/o  del  management  aziendale,  in  relazione  alla
pregressa  esperienza  lavorativa  e/o  professionale,  rispetto   al
progetto imprenditoriale; 
    b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti; 
    c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale; 
    d) attendibilita' dell'analisi competitiva e delle  strategie  di
penetrazione del mercato di riferimento; 
    e) fattibilita' e  sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
progetto imprenditoriale. 
  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite
con la circolare di  cui  all'art.  6,  comma  7,  con  la  quale  il
Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in  ordine  ai  punteggi
minimi  necessari  ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  anche
prevedendo procedure semplificate  per  l'accesso  alle  agevolazioni
delle piccole imprese per programmi di investimento non superiori  ad
euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila). 
  3. A favore delle imprese in possesso del rating  di  legalita'  di
cui  all'art.  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'
stabilita, ai sensi del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014,  n.
57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2,  nella  misura
massima del 3 per cento del punteggio ottenuto. 
  4. Le domande di agevolazioni, complete dei  dati  richiesti,  sono
istruite in tempo  utile  perche'  possano  essere  deliberate  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  o   di
completamento della stessa. 
  5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno  o
piu' dei criteri di valutazione  di  cui  al  comma  1,  il  Soggetto
gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione  contenente  i  motivi
ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali
controdeduzioni    alle    comunicazioni    dei    motivi    ostativi
all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere  inviate
al soggetto gestore entro il termine di dieci giorni dal  ricevimento
delle suddette comunicazioni. Il soggetto  gestore  comunica  l'esito
finale della istruttoria entro  il  termine  indicato  al  precedente
comma 4, fatti salvi i maggiori termini dettati dalla  necessita'  di
acquisire  le  integrazioni  documentali  necessarie  ai  fini  della
conclusione della valutazione. 
  6. Gli accordi  di  programma  possono  aggiungere  ai  criteri  di
valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi
punteggi.