Art. 10 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazioni sono presentate al soggetto gestore, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 9, comma 3, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale; b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti; c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale; d) attendibilita' dell'analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento; e) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. 2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con la circolare di cui all'art. 6, comma 7, con la quale il Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni, anche prevedendo procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle piccole imprese per programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila). 3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto. 4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perche' possano essere deliberate entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa. 5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o piu' dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il Soggetto gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al soggetto gestore entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il soggetto gestore comunica l'esito finale della istruttoria entro il termine indicato al precedente comma 4, fatti salvi i maggiori termini dettati dalla necessita' di acquisire le integrazioni documentali necessarie ai fini della conclusione della valutazione. 6. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.