Art. 11 Accordi di sviluppo per programmi d'investimento strategici 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 10, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'art. 9, relative a programmi d'investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e un significativo impatto occupazionale possono formare, ove cio' sia proposto dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di accordi di sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonche', qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. 2. La rilevanza strategica del programma d'investimento di cui al precedente comma e' verificata dal soggetto gestore. A tal fine il soggetto gestore valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: capacita' di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con la strategia nazionale di specializzazione intelligente, perseguimento di particolari obiettivi ambientali. 3. Il soggetto gestore, verificata la rilevanza strategica dell'investimento, trasmette copia del progetto alla regione o alle regioni interessate allo scopo di acquisire una manifestazione d'interesse rispetto al programma d'investimento e alla volonta' di cofinanziare l'intervento. 4. Per effetto della sottoscrizione dell'accordo, le risorse in esso individuate sono destinate in favore dell'accordo medesimo. Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria di cui all'art. 10. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, il Soggetto gestore esamina prioritariamente i programmi d'investimento oggetto di accordi di sviluppo di cui al comma 1. 6. Qualora il programma non presenti le caratteristiche richieste per la stipula dell'accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1 e' esaminata nel rispetto del criterio cronologico di cui all'art. 10, comma 1. 7. Il Ministro dello sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili per gli interventi ai sensi della legge 181 alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.