Art. 12 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui  all'art.
10, il soggetto gestore delibera la concessione  delle  agevolazioni,
che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della  facolta'  di
cui  all'art.  8,  comma  1,  alla  preventiva   acquisizione   della
partecipazione al capitale da parte dello stesso soggetto gestore con
le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 6, comma 7. 
  2. La delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  individua  il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma  finanziato,
indica le spese ammissibili, le spese ritenute  non  ammissibili,  la
forma e l'ammontare delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'  della
partecipazione se  prevista,  regola  i  tempi  e  le  modalita'  per
l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli  obblighi  del  soggetto
beneficiario e le condizioni il cui  mancato  rispetto  determina  la
revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art.  17,
comma 1, lettera i). 
  3. Il  soggetto  gestore  trasmette  al  soggetto  beneficiario  la
delibera di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  1,
unitamente  all'elenco  della  documentazione   necessaria   per   la
sottoscrizione del contratto di  contributo  in  conto  impianti,  la
stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se  prevista,  la
stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale
documentazione deve essere trasmessa al soggetto gestore entro trenta
giorni dalla data di ricezione della delibera  di  concessione  delle
agevolazioni. 
  4. Il soggetto gestore, entro sessanta giorni dal ricevimento della
documentazione di cui  al  comma  3,  con  il  soggetto  beneficiario
provvede a: 
    a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti; 
    b)  stipulare  il  contratto  di  finanziamento  agevolato,   che
disciplina le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi per il soggetto beneficiario; 
    c) stipulare, in caso di  acquisizione  della  partecipazione  al
capitale, il contratto preliminare di compravendita di  quote  ovvero
azioni.