Art. 15 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di
contributo  in  conto  impianti  e  di  stipula  del   contratto   di
finanziamento agevolato,  invia  al  soggetto  gestore,  con  cadenza
semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al  quinto,
ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio  successivo  a  quello  di
ultimazione del programma  agevolato,  una  dichiarazione,  resa  dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza  in
azienda dei beni strumentali agevolati e il  perdurare  del  rispetto
del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali
o  immateriali   agevolate.   La   mancata   trasmissione   di   tale
dichiarazione puo' comportare  l'avvio  del  procedimento  di  revoca
totale delle agevolazioni. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero o dal soggetto gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica  sono  contenute  nella  delibera  di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1.