Art. 16 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento GBER,
le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili  con
altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,  incluse
le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento  de  minimis,  ad
eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma  di  benefici
fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle  intensita'
massime previste dal Regolamento GBER.