Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi  incluse  le
societa' cooperative di cui  all'art.  2511  e  seguenti  del  codice
civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del  codice
civile,  che,  alla  data   di   presentazione   della   domanda   di
agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte
nel registro delle imprese; le imprese non residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non
residenti sul territorio italiano la  disponibilita'  di  almeno  una
sede sul territorio italiano deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente articolo; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione  volontaria  e  non  essere  sottoposte  a
procedure concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  societa'  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER; 
    e) esclusivamente  per  gli  aiuti  a  finalita'  regionale,  non
rientrare tra coloro che nei due anni precedenti  abbiano  chiuso  la
stessa o analoga attivita'  nello  Spazio  economico  europeo  o  che
abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita'  entro  due
anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella  zona
interessata. 
  2. Sono altresi' ammesse  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le reti di imprese mediante il  ricorso  allo  strumento  del
contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Il
contratto di rete  deve  configurare  una  collaborazione  effettiva,
stabile  e  coerente  rispetto  all'articolazione  delle   attivita',
espressamente finalizzata alla realizzazione del  progetto  proposto.
Sono ammessi anche i contratti  di  rete  stipulati  da  imprese  che
concorrono   alla   creazione,   trasformazione,   distribuzione    e
commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per  un
determinato ambito di attivita' (c.d. aggregazioni  di  filiera).  In
particolare, il contratto deve: 
    a)   essere   stipulato   tra   imprese   aventi   le    medesime
caratteristiche  di  quelle  elencate  nel  precedente  comma  1  del
presente articolo; 
    b) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle
spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilita'  solidale
di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto; 
    c) nel caso di «rete-contratto», prevedere la nomina obbligatoria
dell'organo  comune,  che  agisce  in   veste   di   mandatario   dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il  Ministero;
e' in capo allo stesso organo  comune  che  si  intendono  attribuiti
tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto; 
    d) essere composto da un  numero  minimo  di  tre  imprese  e  un
massimo di sei imprese. 
  Ciascuna impresa puo' partecipare  solo  a  un  contratto  di  rete
richiedente l'agevolazione,  pena  l'inammissibilita'  delle  domande
nelle quali e' presente la medesima impresa. La  presentazione  della
domanda di ammissione  all'agevolazione  da  parte  di  una  rete  di
imprese preclude alle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  di
presentare domanda autonoma. 
  3. Con la circolare di cui all'art. 6, comma 7,  sono  definite  le
modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui  al
precedente comma 2. 
  4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni  sono  classificate  in
piccola, media o grande dimensione sulla base  dei  criteri  indicati
nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro  delle
attivita' produttive 18 aprile 2005.