Art. 8 Partecipazione al capitale di rischio delle imprese 1. E' facolta' del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza del soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione e' definita: a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art. 21 del Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso art. 21 del Regolamento GBER; b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno le caratteristiche indicate nell'art. 21 del Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti e, comunque, previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea. 2. La partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria, non puo' essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e non puo' comportare per il Soggetto gestore responsabilita' di gestione, ne' rilascio di garanzie. 3. L'assunzione e l'alienazione da parte del Soggetto gestore delle partecipazioni al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato. 4. Il soggetto gestore mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma di cui all'art. 5, comma 9, lettera d), e non oltre i ventiquattro mesi successivi alla medesima data. 5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 7, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di assunzione ed alienazione da parte del Soggetto gestore della partecipazione al capitale di rischio, nonche' le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento partecipativo.