Art. 8 
 
         Partecipazione al capitale di rischio delle imprese 
 
  1. E' facolta' del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile  ai
sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza
del soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione e'
definita: 
    a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art. 21 del
Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei  commi  seguenti,
fermo restando il rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  indicati
nello stesso art. 21 del Regolamento GBER; 
    b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno
le  caratteristiche  indicate  nell'art.  21  del  Regolamento  GBER,
secondo le modalita' indicate nei commi seguenti e, comunque,  previa
notifica  individuale  della  singola  operazione  alla   Commissione
europea. 
  2. La partecipazione, che deve essere per sua  natura  transitoria,
non puo' essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e
non puo'  comportare  per  il  Soggetto  gestore  responsabilita'  di
gestione, ne' rilascio di garanzie. 
  3. L'assunzione e l'alienazione da parte del Soggetto gestore delle
partecipazioni  al  capitale   delle   imprese   beneficiarie   delle
agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato. 
  4. Il soggetto gestore mantiene le partecipazioni  al  capitale  di
rischio delle imprese  almeno  fino  alla  data  di  ultimazione  del
programma di cui all'art. 5, comma 9,  lettera  d),  e  non  oltre  i
ventiquattro mesi successivi alla medesima data. 
  5. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  7,
provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle  modalita'
di assunzione ed alienazione da  parte  del  Soggetto  gestore  della
partecipazione  al  capitale  di  rischio,   nonche'   le   ulteriori
istruzioni   necessarie   ai   fini   della    migliore    attuazione
dell'intervento partecipativo.