Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ciascuna
domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma  di
investimento. 
  2. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  7,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita'  di
accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e  a  fissare  i
termini di presentazione della  domanda  di  agevolazioni.  Ai  sensi
dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'art. 34  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato  alla  medesima
circolare e' riportato l'elenco  degli  oneri  informativi  a  carico
delle imprese. Almeno trenta giorni prima  del  termine  iniziale  il
soggetto gestore rende disponibili in un'apposita  sezione  del  sito
www.invitalia.it  e  del  sito  del  Ministero   www.mise.gov.it   le
modalita' di  accesso  alle  agevolazioni  e  tutte  le  informazioni
necessarie alla presentazione delle domande da  parte  delle  imprese
proponenti. 
  3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo
di programma,  quest'ultimo  puo'  definire  ulteriori  modalita'  di
accesso  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  territoriali,  in
conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di  cui
all'art. 6, comma 7.