IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del  14  settembre
2016,  COM(2016)  588  final.  «Comunicazione  della  Commissione  al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per  l'Europa:  un  piano
d'azione»; 
  Vista la decisione n. 2017/899/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  17  maggio  2017,  relativa  all'uso  della  banda  di
frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come  rettificata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i., recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2018-2020»,  finalizzata  a  stabilire
misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire
la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli  obiettivi
della Comunicazione della Commissione europea sopra indicata; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni,
in particolare il decreto legislativo n. 70 del 28 maggio  2012,  con
il quale e'  stata  recepita  la  direttiva  UE  n.  2009/140/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 231/18/CONS «Procedure per l'assegnazione  e  regole
per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande  694-790  MHz,
3600-3800  MHz  e  26.5-27.5  GHz  per   i   sistemi   terrestri   di
comunicazioni elettroniche al fine di favorire la  transizione  verso
la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Visto l'esito della procedura di  assegnazione  dei  diritti  d'uso
delle frequenze per il 5G nelle bande  694-790  MHz,  3,6-3,8  GHz  e
26,5-27,5  GHz  svolta  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
conclusasi in data 2 ottobre 2018; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  5
ottobre 2018 pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale del 19  ottobre  2018,  n.  244,  con  il  quale  e'  stata
approvata la revisione del  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze  effettuata  secondo   quanto   previsto   dalle   suddette
disposizioni in materia di uso efficiente dello spettro e transizione
alla tecnologia 5G; 
  Visto l'art. 1, comma 1029 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
prevede che «Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze
in banda 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, in uso, per la finalita' di cui
al  comma  1026,  facendo  salve  le  assegnazioni  temporanee  delle
frequenze  in  banda  3,6-3,7   GHz   ai   fini   dell'attivita'   di
sperimentazione basata sulla tecnologia 5G  nonche'  le  assegnazioni
per il servizio satellitare fisso e per il servizio  di  esplorazione
della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1 dicembre  2018
[...]»; 
  Visto l'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 che stabilisce «a) erogazione di misure compensative a  fronte
dei costi di adeguamento degli  impianti  di  trasmissione  sostenuti
dagli  operatori  di  rete  in  ambito  nazionale  a  seguito   della
liberazione delle  frequenze  per  il  servizio  televisivo  digitale
terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle frequenze
di spettro 3,6 -  3,8  GHz  e  26,5-27,5  GHz.  Per  tali  finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario  2019,
24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi  finanziari  2020  e
2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022»; 
  Ritenuto che in vista della suddetta procedura di assegnazione  dei
diritti d'uso delle frequenze per il  5G,  conclusasi  il  2  ottobre
2018,  si  e'  reso  necessario  provvedere  alla  liberazione  delle
frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz da parte degli  operatori  di  rete
titolari di autorizzazione nelle suddette bande di  frequenza  e  non
anche delle frequenze nelle bande 26,5-27,5 GHz; 
  Considerato che l'art. 1, commi 165 e 166 della legge  28  dicembre
2015, n. 208, vigente dal  1°  gennaio  2016  al  31  dicembre  2017,
prevedeva che «165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure  di
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8  GHz,
secondo  quanto  previsto  dall'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico per il  perseguimento  delle  seguenti  finalita':
[...] b) individuare idonee modalita' di ristoro di  eventuali  spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli  attuali
assegnatari della suddetta banda» e che «166. [...] Con  uno  o  piu'
successivi  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico   sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
delle suddette finalita'. [...]»; 
  Visto l'art. 1, comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
stabilisce che «Con uno o piu' decreti del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  individuate  le  modalita'  operative  e   le   procedure   per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039  [...]»,  tra  cui
rientra, altresi', la procedura relativa all'erogazione delle  misure
compensative di cui al citato comma 1039; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art.  12,
che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Ritenuto di dover definire le modalita' operative  e  le  procedure
per l'attuazione degli interventi di erogazione delle suddette misure
compensative; 
 
                               Adotta 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente  decreto  individua  le  modalita'  operative  e  le
procedure per l'erogazione delle misure compensative  per  interventi
di  adeguamento  degli  impianti  di  trasmissione   per   ponti   di
trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli
elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla  liberazione  delle
frequenze in bande 3,6-3,8 GHz, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1039,
lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205.