Art. 2 
 
        Beneficiari e ripartizione delle misure compensative 
 
  1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle  misure
compensative di cui all'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge  27
dicembre 2017, n. 205, i  soggetti  titolari  di  autorizzazione  per
l'uso delle frequenze nelle bande  3,6-3,8  GHz  che  abbiano  dovuto
liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la
tecnologia 5G. 
  2. Gli interventi di cui all'art. 1 devono risultare effettuati nel
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31  dicembre  2017  in  vigenza  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero nel periodo dal 1° gennaio 2018
al 1° dicembre 2018, in vigenza della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. Le misure compensative sono  erogate  ai  sensi  degli  articoli
seguenti agli aventi titolo  a  compensazione  dell'80%  delle  spese
sostenute, debitamente documentate. Nel caso in cui il  totale  delle
richieste superi l'ammontare complessivo delle  somme  stanziate,  la
percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il
limite di stanziamento.