Art. 2 Beneficiari e ripartizione delle misure compensative 1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti titolari di autorizzazione per l'uso delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz che abbiano dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G. 2. Gli interventi di cui all'art. 1 devono risultare effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 in vigenza della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° dicembre 2018, in vigenza della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Le misure compensative sono erogate ai sensi degli articoli seguenti agli aventi titolo a compensazione dell'80% delle spese sostenute, debitamente documentate. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento.