Art. 4 
 
            Erogazione e revoca della misura compensativa 
 
  1. La misura compensativa  e'  erogata,  previa  valutazione  della
domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente  titolo,
ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  entro centoventigiorni  giorni  dal
termine previsto all'art. 3, comma 1. 
  2. Qualora risulti che il beneficiario  della  misura  compensativa
abbia  reso  dichiarazioni  mendaci  o   false   attestazioni   anche
documentali  in  sede  di  presentazione  della   domanda   o   nella
documentazione  alla  stessa  allegata,  la  misura  compensativa  e'
revocata. 
  3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico
del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro  i  termini
fissati  nel  provvedimento  stesso,  l'intero  ammontare  percepito,
rivalutato secondo gli  indici  ufficiali  di  inflazione  pubblicati
dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 
  4. Ove l'obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini
fissati, il recupero  coattivo  della  misura  compensativa  e  degli
accessori alla  misura  stessa,  rivalutazione  ed  interessi,  viene
disposto mediante iscrizione a ruolo.