Art. 4 Erogazione e revoca della misura compensativa 1. La misura compensativa e' erogata, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, entro centoventigiorni giorni dal termine previsto all'art. 3, comma 1. 2. Qualora risulti che il beneficiario della misura compensativa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata, la misura compensativa e' revocata. 3. La revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.