Art. 6 
 
  1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Sottosegretario e',
altresi', delegato: 
    a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 
    b)  a  provvedere  a  intese  e  concerti  di  competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri necessari  per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni; 
    c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti
per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  2. Nelle materie di cui  al  presente  decreto  il  Sottosegretario
assiste  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   ai   fini
dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti
o aziende di carattere  nazionale  e  internazionale,  di  competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il Sottosegretario rappresenta il Governo italiano in tutti  gli
organismi internazionali  e  dell'Unione  europea  aventi  competenza
nelle materie di  cui  al  presente  decreto,  anche  ai  fini  della
formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale
nonche' in riferimento ai programmi e piani  d'azione  delle  Nazioni
Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e  delle  altre
organizzazioni internazionali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 26 settembre 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1879