Art. 4 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il
Ministro  si  avvale  del  Dipartimento  per  le  politiche  europee,
definendone gli obiettivi, la programmazione strategica e i programmi
da attuare e verificando la rispondenza dei risultati  dell'attivita'
amministrativa e della gestione  agli  indirizzi  impartiti,  nonche'
della struttura di missione  per  le  procedure  di  infrazione  alla
normativa dell'Unione europea, fino alla  data  di  cessazione  della
stessa.