Art. 3 
 
 
               Delega di funzioni in materia di sport 
 
  1. Il Ministro e', altresi', delegato a esercitare le  funzioni  di
programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in  materia  di
sport e, in particolare, quelle di: 
    a)  proposta,  coordinamento  e   attuazione   delle   iniziative
normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport  e
di professioni sportive; 
    b) cura dei rapporti internazionali con enti  e  istituzioni  che
hanno competenza  in  materia  di  sport,  con  particolare  riguardo
all'Unione europea, al Consiglio d'europa, all'Unesco e alla  Agenzia
mondiale antidoping (WADA); 
    c) cura dei  rapporti  con  enti  istituzionali  e  territoriali,
organismi sportivi nonche' altri enti e organizzazioni  operanti  nel
settore dello sport; 
    d)  sviluppo  e  promozione,  per  quanto  di  competenza,  delle
attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport; 
    e) indirizzo e vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), anche per quanto riguarda le competenze  da  esso  esercitate
sui suoi  eventuali  organismi  strumentali,  sul  Comitato  italiano
paralimpico (CIP), su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro
dei beni e delle attivita' culturali, in  relazione  alle  rispettive
competenze,  vigilanza  e  indirizzo  sull'Istituto  per  il  credito
sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle
competenze sportive, sull'Aero Club  d'Italia;  sull'Automobile  Club
d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; 
    f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale  per
l'impiantistica  sportiva  e  delle   connesse   attivita'   per   la
realizzazione  del  programma   straordinario   per   l'impiantistica
sportiva; 
    g) coordinamento delle attivita'  del  Tavolo  nazionale  per  la
governance  e  delle  connesse  attivita'   per   la   proposta,   la
concertazione e la  definizione  degli  indirizzi  di  governance  in
materia di sport; 
    h)  promozione  di  eventi  sportivi  di  rilevanza  nazionale  e
internazionale; 
    i) monitoraggio della titolarita' e della commercializzazione dei
diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; 
    l) promozione delle misure per il  riordino  e  il  rafforzamento
della disciplina delle scommesse sportive nonche' per la  prevenzione
della manipolazione delle relative competizioni; 
    m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori
dello sport; 
    n) cooperazione con  le  Istituzioni  dell'Unione  europea  nella
predisposizione di testi normativi in  materia  di  sport  e  con  le
competenti istituzioni nazionali e  nelle  attivita'  di  recepimento
nell'ordinamento interno, nonche' di riconoscimento delle  qualifiche
professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive; 
    o) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli
interventi per l'impiantistica sportiva, da  realizzare  mediante  la
costruzione,   ampliamento,   ristrutturazione,    completamento    e
adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e  relative
iniziative normative; 
    p) attivita' connessa all'erogazione dei contributi  relativi  al
cinque   per   mille   dell'Irpef    alle    associazioni    sportive
dilettantistiche; 
    q) attivita' connessa alla erogazione dell'assegno  straordinario
vitalizio, intitolato a  Giulio  Onesti,  in  favore  degli  sportivi
italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui
alla legge 15 aprile 2003, n. 86. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale dell'ufficio per lo sport  e  della  struttura  di
missione  per  gli  anniversari  nazionali  e  gli  eventi   sportivi
nazionali e internazionali fino alla data di cessazione della stessa. 
  3. Per il  conseguimento  degli  obiettivi  connessi  all'esercizio
delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  risulta   altresi'
individuata, quale entita' funzionale ai  sensi  dell'art.  1,  comma
629, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  la  societa'  «Sport  e
Salute S.p.a.» di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,  n.
138, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni.