Art. 3 Delega di funzioni in materia di sport 1. Il Ministro e', altresi', delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di: a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive; b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'europa, all'Unesco e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA); c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi nonche' altri enti e organizzazioni operanti nel settore dello sport; d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport; e) indirizzo e vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sui suoi eventuali organismi strumentali, sul Comitato italiano paralimpico (CIP), su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro dei beni e delle attivita' culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; sull'Automobile Club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attivita' per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva; g) coordinamento delle attivita' del Tavolo nazionale per la governance e delle connesse attivita' per la proposta, la concertazione e la definizione degli indirizzi di governance in materia di sport; h) promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; i) monitoraggio della titolarita' e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9; l) promozione delle misure per il riordino e il rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonche' per la prevenzione della manipolazione delle relative competizioni; m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport; n) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e con le competenti istituzioni nazionali e nelle attivita' di recepimento nell'ordinamento interno, nonche' di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive; o) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative; p) attivita' connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche; q) attivita' connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale dell'ufficio per lo sport e della struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali fino alla data di cessazione della stessa. 3. Per il conseguimento degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, risulta altresi' individuata, quale entita' funzionale ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la societa' «Sport e Salute S.p.a.» di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.