Art. 4 
 
 
                          Altre competenze 
 
  1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti  il  Ministro  e',
altresi', delegato a: 
    a) nominare esperti, consulenti, a costituire organi  di  studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche'  a  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 
    b) provvedere a intese e concerti di competenza della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri,  necessari  per  le  iniziative,  anche
normative, di altre amministrazioni; 
    c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti  per
l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  2. Nelle materie oggetto del presente decreto il  Ministro  assiste
il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere    nazionale    e     internazionale,     di     competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli
organismi internazionali  e  dell'Unione  europea  aventi  competenza
nelle materie oggetto del  presente  decreto,  anche  ai  fini  della
formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale
e dell'implementazione di programmi e piani  d'azione  delle  Nazioni
unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e  delle  altre
organizzazioni internazionali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 26 settembre 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1875