Art. 2 Delega di funzioni in materia di pari opportunita' 1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici; b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita'; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere; d) a esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; e) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni; g) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee; h) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; i) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita' di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l' eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; l) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; alle mutilazioni genitali femminili e alla violazione dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine; allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016 e alla predisposizione del Piano nazionale contro la tratta di esseri umani per il periodo 2019 - 2021; m) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; n) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione; o) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120». 3. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parita', pari opportunita' e azioni positive. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita', ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).