Art. 4 
 
 
             Delega di funzioni in materia di politiche 
                   per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente  alla  materia  delle  politiche   per   l'infanzia   e
l'adolescenza,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo  dei  servizi
socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a
tali  servizi,   le   competenze   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, in materia di  coordinamento  delle  politiche  per  il
sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei  minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una  famiglia,  fatte
salve le competenze del medesimo Ministero in  materia  di  politiche
per l'integrazione e l'inclusione sociale. 
  2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge
ai singoli  Ministri  e  all'  Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e  coordinare  le
iniziative   volte   a   tutelare   i   diritti    dell'infanzia    e
dell'adolescenza e a contrastare ogni forma di violenza e  abuso  dei
minori, in coerenza con la Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989. 
  3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di  competenza
del  Governo  relative  all'Osservatorio  per  il   contrasto   della
pedofilia e della pornografia minorile, a norma  di  quanto  disposto
dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge  3  agosto  1998,  n.  269
nonche' quelle relative al contrasto alla  pedopornografia  ai  sensi
della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 
  4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza  del  Governo  in
relazione alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
quelle gia' proprie del  Centro  nazionale  di  documentazione  e  di
analisi per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di
cui all'art. 11, comma  1,  della  legge  28  agosto  1997,  n.  285,
relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza. 
  5. Il Ministro e' delegato ad esercitare l'espressione del concerto
in sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  materia  di  Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28  agosto
1997, n. 285. 
  6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.