Art. 2 Composizione 1. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' composto da due commissioni, una territoriale, l'altra nazionale: a) la Commissione territoriale - che rappresenta i soggetti iscritti negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile, istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (art. 34, comma 3, lettera a) del codice) - e' composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti elenchi territoriali, che viene designato per ciascuna regione e provincia autonoma con le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate e in coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice; b) la Commissione nazionale - che rappresenta i soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato organizzato di protezione civile (art. 34, comma 3, lettera b) del codice), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - e' composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante. 2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi di cui al comma 1 viene designato, un sostituto. 3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 individua un presidente ed un vice-presidente vicario. 4. Il Comitato e ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 adottano il proprio regolamento di funzionamento. 5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un periodo di diciotto mesi, l'incarico di Presidente del Comitato. 6. Entrambe le commissioni individuano un proprio organismo direttivo con uguale numero di componenti, comunque non superiore a dieci, con il compito di stimolare e promuovere l'attivita' delle rispettive commissioni. 7. Le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, operano secondo modalita' concordate al fine di addivenire ad un sistema di volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle specificita' esistenti, sia il piu' possibile omogeneo sul territorio nazionale, anche al fine di proporre iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunita', favorendo cosi' la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, che possano fornire nel contempo ai cittadini informazioni utili sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza. 8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attivita' a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in favore dei volontari impiegati in attivita' di protezione civile.