Art. 2
Composizione
1. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' composto da due
commissioni, una territoriale, l'altra nazionale:
a) la Commissione territoriale - che rappresenta i soggetti
iscritti negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di
protezione civile, istituiti presso le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, (art. 34, comma 3, lettera a) del codice) -
e' composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti
elenchi territoriali, che viene designato per ciascuna regione e
provincia autonoma con le forme di rappresentanza e consultazione
rispettivamente disciplinate e in coerenza con quanto previsto
dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice;
b) la Commissione nazionale - che rappresenta i soggetti iscritti
nell'elenco centrale del volontariato organizzato di protezione
civile (art. 34, comma 3, lettera b) del codice), istituito presso il
Dipartimento della protezione civile - e' composta da un volontario
rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco
centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante.
2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi di cui al comma 1
viene designato, un sostituto.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 individua un
presidente ed un vice-presidente vicario.
4. Il Comitato e ciascuna delle commissioni di cui al comma 1
adottano il proprio regolamento di funzionamento.
5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un
periodo di diciotto mesi, l'incarico di Presidente del Comitato.
6. Entrambe le commissioni individuano un proprio organismo
direttivo con uguale numero di componenti, comunque non superiore a
dieci, con il compito di stimolare e promuovere l'attivita' delle
rispettive commissioni.
7. Le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, operano
secondo modalita' concordate al fine di addivenire ad un sistema di
volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle
competenze istituzionali e delle specificita' esistenti, sia il piu'
possibile omogeneo sul territorio nazionale, anche al fine di
proporre iniziative volte ad accrescere la resilienza delle
comunita', favorendo cosi' la diffusione della conoscenza e della
cultura di protezione civile, che possano fornire nel contempo ai
cittadini informazioni utili sugli scenari di rischio e
sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio
territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di
autoprotezione nelle situazioni di emergenza.
8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attivita' a
titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 in favore dei volontari impiegati in attivita' di
protezione civile.