Art. 2 
 
 
                            Composizione 
 
  1. Il Comitato dura in  carica tre  anni  ed  e'  composto  da  due
commissioni, una territoriale, l'altra nazionale: 
    a) la Commissione  territoriale  -  che  rappresenta  i  soggetti
iscritti negli elenchi territoriali del volontariato  organizzato  di
protezione civile, istituiti presso le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, (art. 34, comma 3, lettera a) del  codice)  -
e' composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti
elenchi territoriali, che viene  designato  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma con le forme  di  rappresentanza  e  consultazione
rispettivamente  disciplinate  e  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice; 
    b) la Commissione nazionale - che rappresenta i soggetti iscritti
nell'elenco  centrale  del  volontariato  organizzato  di  protezione
civile (art. 34, comma 3, lettera b) del codice), istituito presso il
Dipartimento della protezione civile - e' composta da  un  volontario
rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco
centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante. 
  2. Per ciascuno dei rappresentanti  effettivi  di  cui  al  comma 1
viene designato, un sostituto. 
  3. Ciascuna delle commissioni  di  cui  al  comma  1  individua  un
presidente ed un vice-presidente vicario. 
  4. Il Comitato e ciascuna delle  commissioni  di  cui  al  comma  1
adottano il proprio regolamento di funzionamento. 
  5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un
periodo di diciotto mesi, l'incarico di Presidente del Comitato. 
  6.  Entrambe  le  commissioni  individuano  un  proprio   organismo
direttivo con uguale numero di componenti, comunque non  superiore  a
dieci, con il compito di stimolare  e  promuovere  l'attivita'  delle
rispettive commissioni. 
  7. Le commissioni, nell'ambito delle  proprie  competenze,  operano
secondo modalita' concordate al fine di addivenire ad un  sistema  di
volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle
competenze istituzionali e delle specificita' esistenti, sia il  piu'
possibile  omogeneo  sul  territorio  nazionale,  anche  al  fine  di
proporre  iniziative  volte  ad  accrescere   la   resilienza   delle
comunita', favorendo cosi' la diffusione  della  conoscenza  e  della
cultura di protezione civile, che possano  fornire  nel  contempo  ai
cittadini   informazioni   utili   sugli   scenari   di   rischio   e
sull'organizzazione dei servizi  di  protezione  civile  del  proprio
territorio, anche al fine di consentire loro di  adottare  misure  di
autoprotezione nelle situazioni di emergenza. 
  8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attivita'  a
titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori  i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1 in favore dei volontari impiegati in attivita'  di
protezione civile.