Art. 3 Funzionamento e consultazione 1. Il Comitato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, si riunisce presso il medesimo Dipartimento con la partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni qual volta ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno. 2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di almeno uno dei Presidenti delle commissioni, dal Dipartimento della protezione civile. 3. Il servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni. 4. In presenza dei rappresentanti effettivi possono partecipare alle riunioni del Comitato anche i rispettivi sostituti, senza diritto di voto e senza riconoscimento dei benefici previsti dal comma 8 dell'art. 2. 5. Alle sedute del Comitato possono partecipare, al fine della condivisione delle attivita' e degli argomenti trattati, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'Ufficio volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, il coordinatore del Servizio volontariato nell'ambito del predetto ufficio, i direttori delle direzioni regionali di protezione civile, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome specificamente individuati, nonche' i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. 6. Ai fini della partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista dall'art. 42, comma 1 del codice, ed in particolare per esprimere il parere sulle direttive in materia di volontariato, il Comitato si riunisce con la partecipazione dei componenti dei soli organismi direttivi di cui al comma 6 dell'art. 2. In tal caso il Comitato opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti di ciascun organismo direttivo ed esprime il proprio parere con la maggioranza dei voti dei componenti presenti. 7. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico-specialistico il Comitato, le singole commissioni o gli organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro. Ai componenti dei predetti gruppi di lavoro, che svolgono la propria attivita' a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei regolamenti previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4 sono indicate le modalita' mediante le quali procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.