Art. 3
Funzionamento e consultazione
1. Il Comitato, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, si riunisce presso il medesimo Dipartimento con la
partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni qual volta
ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno.
2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di almeno uno dei
Presidenti delle commissioni, dal Dipartimento della protezione
civile.
3. Il servizio volontariato del Dipartimento della protezione
civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni.
4. In presenza dei rappresentanti effettivi possono partecipare
alle riunioni del Comitato anche i rispettivi sostituti, senza
diritto di voto e senza riconoscimento dei benefici previsti dal
comma 8 dell'art. 2.
5. Alle sedute del Comitato possono partecipare, al fine della
condivisione delle attivita' e degli argomenti trattati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore
dell'Ufficio volontariato e risorse del servizio nazionale del
Dipartimento della protezione civile, il coordinatore del Servizio
volontariato nell'ambito del predetto ufficio, i direttori delle
direzioni regionali di protezione civile, i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome specificamente individuati, nonche'
i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in
volta individuati in relazione agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
6. Ai fini della partecipazione del volontariato organizzato di
protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista
dall'art. 42, comma 1 del codice, ed in particolare per esprimere il
parere sulle direttive in materia di volontariato, il Comitato si
riunisce con la partecipazione dei componenti dei soli organismi
direttivi di cui al comma 6 dell'art. 2. In tal caso il Comitato
opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti di
ciascun organismo direttivo ed esprime il proprio parere con la
maggioranza dei voti dei componenti presenti.
7. Per l'esame di particolari questioni di carattere
tecnico-specialistico il Comitato, le singole commissioni o gli
organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro. Ai
componenti dei predetti gruppi di lavoro, che svolgono la propria
attivita' a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione
ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei regolamenti previsti ai sensi
dell'art. 2, comma 4 sono indicate le modalita' mediante le quali
procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro nell'ambito del
Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.