Art. 3 
 
 
                    Funzionamento e consultazione 
 
  1. Il Comitato,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile,  si  riunisce  presso  il  medesimo   Dipartimento   con   la
partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni  qual  volta
ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno. 
  2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di  almeno  uno  dei
Presidenti  delle  commissioni,  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  3. Il  servizio  volontariato  del  Dipartimento  della  protezione
civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni. 
  4. In presenza dei  rappresentanti  effettivi  possono  partecipare
alle riunioni  del  Comitato  anche  i  rispettivi  sostituti,  senza
diritto di voto e senza  riconoscimento  dei  benefici  previsti  dal
comma 8 dell'art. 2. 
  5. Alle sedute del Comitato  possono  partecipare,  al  fine  della
condivisione delle attivita' e degli argomenti trattati, il Capo  del
Dipartimento della protezione civile, o suo  delegato,  il  direttore
dell'Ufficio  volontariato  e  risorse  del  servizio  nazionale  del
Dipartimento della protezione civile, il  coordinatore  del  Servizio
volontariato nell'ambito del  predetto  ufficio,  i  direttori  delle
direzioni regionali di  protezione  civile,  i  rappresentanti  delle
regioni e delle province autonome specificamente individuati, nonche'
i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in
volta individuati in relazione agli argomenti  posti  all'ordine  del
giorno. 
  6. Ai fini della partecipazione  del  volontariato  organizzato  di
protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista
dall'art. 42, comma 1 del codice, ed in particolare per esprimere  il
parere sulle direttive in materia di  volontariato,  il  Comitato  si
riunisce con la partecipazione  dei  componenti  dei  soli  organismi
direttivi di cui al comma 6 dell'art. 2.  In  tal  caso  il  Comitato
opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei  componenti  di
ciascun organismo direttivo ed  esprime  il  proprio  parere  con  la
maggioranza dei voti dei componenti presenti. 
  7.   Per   l'esame   di   particolari   questioni   di    carattere
tecnico-specialistico il  Comitato,  le  singole  commissioni  o  gli
organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro.  Ai
componenti dei predetti gruppi di lavoro,  che  svolgono  la  propria
attivita' a titolo gratuito, sono riconosciuti per la  partecipazione
ai lavori i benefici previsti dagli articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei regolamenti previsti  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4 sono indicate le  modalita'  mediante  le  quali
procedere alla costituzione dei  gruppi  di  lavoro  nell'ambito  del
Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.