Art. 4
Composizione e operativita' del Comitato
1. La composizione del Comitato, a seguito delle designazioni
effettuate su base democratica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, e'
indicata nell'allegato 1.
2. Nella seduta d'insediamento di ciascuna commissione viene
individuato un presidente ed un vice-presidente vicario.
3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1
nonche' dei presidenti e dei vice-presidenti vicari di cui al comma 2
sono valide, in mancanza di modifica, per tre anni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'art. 2, comma 5,
il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due
presidenti delle commissioni il Presidente del Comitato che assume
tale carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Le nuove nomine o le modifiche delle designazioni di cui al
comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e dei
successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo,
acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della
protezione civile, immediata efficacia operativa ai fini del
funzionamento del Comitato e sono riportate in un decreto del Capo
Dipartimento, avente cadenza annuale.
6. Per i trienni successivi a quello decorrente dall'entrata in
vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del Comitato
e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del Capo
Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine le designazioni di
cui all'art. 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla scadenza
del triennio di riferimento. In mancanza di tali designazioni, al
fine di garantire l'operativita' del Comitato, restano valide le
designazioni gia' acquisite e riferite al triennio precedente.