Art. 4 Composizione e operativita' del Comitato 1. La composizione del Comitato, a seguito delle designazioni effettuate su base democratica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, e' indicata nell'allegato 1. 2. Nella seduta d'insediamento di ciascuna commissione viene individuato un presidente ed un vice-presidente vicario. 3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1 nonche' dei presidenti e dei vice-presidenti vicari di cui al comma 2 sono valide, in mancanza di modifica, per tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'art. 2, comma 5, il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due presidenti delle commissioni il Presidente del Comitato che assume tale carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le nuove nomine o le modifiche delle designazioni di cui al comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e dei successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, immediata efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato e sono riportate in un decreto del Capo Dipartimento, avente cadenza annuale. 6. Per i trienni successivi a quello decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del Comitato e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del Capo Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine le designazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla scadenza del triennio di riferimento. In mancanza di tali designazioni, al fine di garantire l'operativita' del Comitato, restano valide le designazioni gia' acquisite e riferite al triennio precedente.