Art. 4 
 
 
              Composizione e operativita' del Comitato 
 
  1. La composizione  del  Comitato,  a  seguito  delle  designazioni
effettuate su base democratica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2,  e'
indicata nell'allegato 1. 
  2.  Nella  seduta  d'insediamento  di  ciascuna  commissione  viene
individuato un presidente ed un vice-presidente vicario. 
  3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1
nonche' dei presidenti e dei vice-presidenti vicari di cui al comma 2
sono valide, in mancanza di modifica, per tre  anni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'art. 2, comma 5,
il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due
presidenti delle commissioni il Presidente del  Comitato  che  assume
tale carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Le nuove nomine o le modifiche  delle  designazioni  di  cui  al
comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e  dei
successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo,
acquisiscono, a seguito della presa  d'atto  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  immediata  efficacia  operativa  ai   fini   del
funzionamento del Comitato e sono riportate in un  decreto  del  Capo
Dipartimento, avente cadenza annuale. 
  6. Per i trienni successivi a  quello  decorrente  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del  Comitato
e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del  Capo
Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine  le  designazioni  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla  scadenza
del triennio di riferimento. In mancanza  di  tali  designazioni,  al
fine di garantire l'operativita'  del  Comitato,  restano  valide  le
designazioni gia' acquisite e riferite al triennio precedente.